
La Legge 106 non sostituisce la Legge 104. Introduce strumenti aggiuntivi, diversi per finalità, destinatari e trattamento economico. La Legge 106 tutela sia la persona direttamente interessata da patologie gravi o croniche, sia il lavoratore che assiste un familiare in analoghe condizioni.
LEGGE 104 – ASSISTENZA AL FAMILIARE
I permessi previsti dalla Legge 104/1992 sono finalizzati esclusivamente all’assistenza della
persona con disabilità grave.
– 3 giorni di permesso al mese
– Fruibili a giorni o a ore
– Retribuzione al 100%
– Contributi figurativi garantiti
– Nessuna incidenza su ferie, TFR, anzianità
LEGGE 106 – PERMESSI AGGIUNTIVI (10 ORE ANNUE)
Destinatari:
– lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti
– lavoratori con invalidità ≥ 74%
– lavoratori che assistono familiari in tali condizioni
Caratteristiche:
– 10 ore annue aggiuntive
– utilizzabili per visite, esami e terapie
– permessi retribuiti e coperti da contribuzione
– la retribuzione non è automaticamente al 100% come la 104, seguendo le regole del CCNL
LEGGE 106 – CONGEDO STRAORDINARIO (FINO A 24 MESI)
Il congedo straordinario può essere utilizzato per gravi condizioni di salute proprie o per assistenza
continuativa a familiari con grave disabilità.
– Non retribuito
– Non maturano ferie, tredicesima o TFR
– Conservazione del posto di lavoro garantita
– Possibilità di riscatto volontario dei contributi
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