TIM – CCNL TLC Comunicato Sindacale

Esprimiamo profonda preoccupazione e ferma critica nei confronti delle recenti dinamiche nel settore delle telecomunicazioni, in particolare riguardo al “Fondo di Solidarietà Bilaterale”. Sebbene l’intenzione di supportare i lavoratori attraverso questo fondo sia lodevole, la modalità di finanziamento e gestione
solleva serie perplessità.
È inammissibile che il peso finanziario del fondo ricada in modo sproporzionato sui lavoratori, soprattutto in un periodo di instabilità economica e incertezza lavorativa. La situazione attuale riflette un approccio che penalizza eccessivamente i lavoratori, trascurando il principio di equità e solidarietà
L’esperienza dimostra che, in assenza di un guadagno immediato, sono i lavoratori a pagare il prezzo più alto, sia in termini economici che di diritti e benessere. Tale pratica non solo mina il morale e la sicurezza dei dipendenti, ma minaccia anche la sostenibilità a lungo termine del settore.
CISAL Comunicazione si impegna a vigilare e ad agire in difesa dei diritti dei lavoratori. Richiediamo un immediato ripensamento della struttura di finanziamento del fondo, proponendo un approccio più equilibrato e sostenibile. Inoltre, sollecitiamo un dialogo costruttivo tra sindacati, aziende e istituzioni per garantire che le politiche adottate siano effettivamente a beneficio di tutti i lavoratori, e non solo di una parte.
In questa “lotta”, non ci limiteremo a denunciare le ingiustizie, ma ci impegneremo attivamente nella ricerca di soluzioni concrete che possano garantire un ambiente di lavoro più equo e sostenibile per tutti.
La nostra “missione” è quella di costruire un futuro in cui i diritti dei lavoratori siano centrali e rispettati, in ogni aspetto del settore delle telecomunicazioni.

Come previsto dall’art. 58 del CCNL TLC e dall’Avviso Comune del 12 novembre 2020, con l’accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, è stato convenuto di costituire un Fondo di Solidarieta Bilaterale per tutte le imprese appartenenti alla Filiera delle Telecomunicazioni, sia quelle non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 – quindi già coperte dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) – che quelle rientranti nell’ambito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.
Il predetto accordo è stato recepito con Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei dipendenti – compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti
– delle imprese della Filiera delle Telecomunicazioni.
In relazione alle imprese della Filiera delle Telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della seguente prestazione:
• assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023).
Con riferimento, invece, alla totalita delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:
• finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (cfr. l’art. 5,
comma 1, lett. a), del D.I. 4 agosto 2023);
• prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. 4 agosto
2023);
• prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett.
c), del D.I. 4 agosto 2023);
• prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.I. 4 agosto
2023);
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (cfr. l’art.
5, comma 1, lett. e), del D.I. 4 agosto 2023);
• versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. l’art. 5, commal, lett. f), del D.I. 4 agosto 2023).
A. Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015
• È dovuto mensilmente, a partire dalle competenze del mese di gennaio 2024, al Fondo per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale in oggetto (assegni di integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata), un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi dal decreto istitutivo del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra l’impresa e i lavoratori
nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto dalle predette imprese rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo che, come sopra anticipato, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 5, del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, non saranno più assoggettate all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS), né alla disciplina della CIGS come previsto dall’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015.
• In caso di erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
B. Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni
• È dovuto mensilmente al Fondo, a partire dalle competenze del mese di gennaio 2024, per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto interministeriale in oggetto (finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative in termini di importi) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi tra i beneficiari
dal decreto istitutivo del Fondo.
• In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, della NASpl ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della
NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
• In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, dell’assegno di integrazione salariale, nonché dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale in oggetto, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
• In caso di ricorso alle prestazioni di cui al menzionato articolo 5, comma 1, lett. d) – integrazione, in termini di durata, della NASpI e versamento della contribuzione correlata – lett. e) – assegno straordinario in caso di esodo agevolato e relativa contribuzione correlata – e lett. f) – prestazione c.d. staffetta generazionale – è dovuto dall’impresa un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.

Scarica il PDF

Segreteria Nazionale Cisal Comunicazione

P. Cisal Comunicazione
A. Natili